Con il Decreto ministeriale 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre, entra in vigore il meccanismo di vigilanza previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, artt. 93–95). Dopo otto anni di attesa, la revisione triennale per gli enti iscritti al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore) diventa finalmente operativa.
Il decreto si applica ad associazioni, fondazioni ed enti religiosi civilmente riconosciuti iscritti al RUNTS. Restano escluse invece cooperative sociali, imprese sociali e società di mutuo soccorso. Ma non perché dimenticate: questi soggetti sono già sottoposti a regimi di vigilanza sostanziale.
Le cooperative sociali, disciplinate dalla L. 381/1991, sono controllate da prefetture e Regioni come tutte le cooperative, con verifiche su bilanci, mutualità e gestione. Le imprese sociali, regolate dal D.Lgs. 112/2017, sono imprese a tutti gli effetti: depositano bilanci al Registro delle imprese, hanno obblighi societari e possono essere sottoposte a ispezioni. Le società di mutuo soccorso, disciplinate dalla L. 3818/1886, seguono un regime storico e oggi aggiornato dal Codice delle assicurazioni, che ne disciplina i controlli.
In sintesi: chi opera con forma d’impresa è già vigilato. Il nuovo sistema riguarda invece gli enti associativi e fondazionali, che non erano e non saranno oggetto di controlli sostanziali.
Che tipo di controllo introduce il decreto
Il DM 7 agosto 2025 impone che tutti gli enti RUNTS siano sottoposti a revisione almeno una volta ogni tre anni. Gli aspetti verificati sono però essenzialmente formali:
- conformità dello statuto al Codice (artt. 21 e seguenti CTS);
- regolarità degli organi sociali;
- deposito del bilancio e rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 13–14 CTS);
- dichiarazione di perseguire finalità civiche e solidaristiche (art. 4 CTS).
Non è prevista alcuna valutazione di merito sulle attività svolte o sull’impatto sociale prodotto. È una verifica documentale, che certifica la regolarità formale ma non entra nel vivo del lavoro degli enti.
Il paradosso
Emerge così una contraddizione evidente: chi è impresa sociale o cooperativa sociale è già sottoposto a controlli sostanziali, con bilanci pubblici, organi di vigilanza e ispezioni periodiche; chi è associazione o fondazione continua a non avere verifiche di contenuto, ma solo controlli di conformità documentale.
Chi opera con forma d’impresa è già vigilato. Il nuovo sistema riguarda invece gli enti associativi e fondazionali, che non erano e non saranno oggetto di controlli sostanziali
Il risultato è che grandi organizzazioni associative con bilanci milionari e piccole associazioni locali vengono messe sullo stesso piano, senza realmente intaccare l’ampia zona grigia che lascia liberi di muoversi, senza controlli articolati, enti strutturati come aziende ma gestiti con l’agilità concessa alle piccole associazioni di volontariato. Tutti considerati “controllati”, un bollino rilasciato senza controlli sostanziali.
CSV e reti associative come controllori
Il decreto affida i controlli ordinari agli Uffici RUNTS, ma consente anche a Centri di servizio per il volontariato (CSV) e reti associative nazionali (RAN) di svolgerli, se autorizzati. Gli incaricati devono essere indipendenti (art. 2399 c.c.), iscritti in elenchi pubblici, formati e aggiornati. La responsabilità ultima resta in capo al soggetto autorizzato. I controlli straordinari restano invece competenza esclusiva del RUNTS.
Una riforma incompleta
Il DM 7 agosto 2025 chiarisce il quadro dei controlli previsto dal Codice del 2017, ma non chiude la Riforma. Restano pendenti decreti attuativi fondamentali:
- la piena attuazione della fiscalità degli ETS (Titolo X CTS), sospesa in attesa del via libera UE;
- i decreti sugli schemi di bilancio e rendicontazione sociale (artt. 13 e 14 CTS), mai resi del tutto operativi;
- la completa attivazione della piattaforma informatica del RUNTS per gestire e monitorare i controlli;
- disposizioni uniformi su volontari, assicurazioni e rapporti di lavoro (art. 18 CTS).
Senza questi passaggi, la Riforma rimane un cantiere aperto: formalmente compiuta, sostanzialmente incompiuta.
Il nodo politico
In definitiva, il nuovo sistema certifica la regolarità formale delle associazioni e delle fondazioni, ma non ne misura la sostanza. Al contrario, gli enti che operano con forma d’impresa sono già vigilati da regimi consolidati. Il rischio è che il decreto produca un’illusione: tutti controllati, nessuno davvero valutato.
Riquadro normativo di riferimento
Fonte normativa Contenuto principale
- D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore Art. 4: finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Artt. 13–14: bilancio, schemi e obblighi di trasparenza
- Art. 18: volontari e assicurazioni
- Art. 21 e seguenti: statuti e funzionamento degli enti
- Artt. 93–95: vigilanza e controlli sugli ETS
- L. 381/1991 – Cooperative sociali Disciplina delle cooperative sociali; vigilanza prefettizia e regionale; obbligo di mutualità prevalente
- D.Lgs. 112/2017 – Impresa sociale Iscrizione al registro delle imprese; obblighi societari e contabili; bilanci e organi di controllo
- L. 3818/1886 – Società di mutuo soccorso Ordinamento delle mutue, aggiornato dal Codice delle assicurazioni; vigilanza specifica
- DM 7 agosto 2025 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Definizione di forme, contenuti, termini e modalità dei controlli sugli ETS (pubblicato in GU il 15 settembre 2025)